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www.cnf.it/05/000.HTM

Il Codice deontologico forense

Link alla relativa pagina presente sul sito del Consiglio Nazionale Forense

www.giustizia.it/cassazione/leggi/d127_04.html

Le tariffe forensi

(Decreto 8 aprile 2004 n. 127 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18.5.2004 S.O. n. 95)

Link alla relativa pagina presente sul sito del Ministero della Giustizia

Memorandum per la creazione e gestione di

siti web per studi legali

alla luce delle novita’ introdotte dal consiglio nazionale forense

 

(Memorandum informativo del 25.6.2004)

 

Il Consiglio Nazionale Forense, con la seduta del 26.10.2002, ha apportato alcune rilevanti modifiche al Codice deontologico forense.

 

In questa sede ci soffermeremo sull’articolo 17 Cdf.

 

Inizialmente si era ritenuto, a torto, che il CNF avesse riconosciuto agli avvocati il diritto di “farsi pubblicità”.

 

Ciò non è corretto, in quanto il CNF si è limitato unicamente a riconoscere il diritto degli avvocati di “dare informazioni” sulla propria attività anche attraverso la rete Internet.

 

I presupposti indefettibili delle “informazioni” sono la loro corrispondenza a correttezza e verità.

 

E’ obbligatorio, inoltre, che siano rispettati i principi “del decoro della professione” e quelli della “segretezza e riservatezza” (art. 17, II, Cdf).

 

Inoltre, i siti web devono essere “propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati”.

 

Il Codice deontologico dispone, per i siti sorti successivamente al 26.10.2002, la “previa segnalazione al Consiglio dell’ordine”.

 

Con riferimento ai siti già esistenti, invece, “l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni”.

 

La segnalazione dovrebbe provenire dall’interessato, con l’indicazione dell’indirizzo web della home page e la dichiarazione che il sito è conforme a quanto previsto dal Codice deontologico forense.

 

L’avvocato che non ottemperi a quanto sopra esposto commette un illecito disciplinare perseguibile dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.

 

I dati che possono essere indicati sono i seguenti:

 

a)i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata)”;

 

b)le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura)”;

 

c)un logo”;

 

d)la certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato)”.

 

Il Codice deontologico, in particolare, consente l’utilizzazione della rete Internet e del sito web anche per l'offerta di consulenza nel rispetto dei seguenti obblighi:

 

e)l’indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza”;

f)l’impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione”;

g)l’indicazione della persona responsabile”;

h) la “specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali”;

i)l’indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi”.

 

Su quest’ultimo punto ritengo che sia conforme alla ratio della norma limitarsi ad avere un collegamento (link) a qualche fonte esterna al sito.

 

Desidero sottolineare, in merito, che qualora siano effettuati dei link a siti esterni, è importante verificare se il titolare abbia imposto limiti di sorta al “linkaggio” esterno. Di solito tali avvertenze sono contenute sulla pagina web.

 

E’ corretto indicare sul link il sito di destinazione ed il suo proprietario (ad esempio, “Codice deontologico forense pubblicato sul sito del Consiglio nazionale forense”).

 

Inoltre, come ormai noto, dal 2.6.2004 sono entrate in vigore le nuove tariffe professionali. I nuovi ed i vecchi siti, pertanto, dovranno riportare esclusivamente queste ultime.

 

E’ fatto espresso divieto indicare nel sito web:

 

1)i dati che riguardano terze persone”;

 

2)i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti)”;

 

3)le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge)”;

 

4)i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita)”;

 

5)le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti”;

 

6)il fatturato individuale o dello studio”:

 

7)le promesse di recupero”;

 

8)l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico)”.

 

           Purtroppo, dopo la navigazione in alcuni - sparuti - siti web di colleghi, mi sono reso conto che un paio dei sopra menzionati divieti meritino un doveroso chiarimento. Mi riferisco, in particolare, ai divieti sub 3 e 8.

 

           Il divieto di indicare “specializzazioni” deriva dal fatto che per gli avvocati, nell’ambito del nostro diritto positivo, non sono legalmente riconosciute delle vere e proprie specializzazioni in senso stretto.

 

           Ad esempio, non esiste nessuna specializzazione in “diritto di famiglia” o in “diritto societario”.

 

           Tuttavia, gli articoli 12 e 13 Cdf consentono di suggerire al pubblico quelli che sono gli ambiti di competenza del professionista.

 

           Il primo articolo, rubricato come “Dovere di competenza”, obbliga l’avvocato a non accettare “incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza”.

 

           Il secondo, rubricato come “Dovere di aggiornamento professionale”, impone all’avvocato di curare il proprio aggiornamento professionale.

 

           Pertanto, ritengo che sia lecito per il professionista indicare sul proprio sito, a mero titolo informativo, quali sono gli ambiti coperti dalla propria cultura giuridica ed esperienza.

 

E’, quindi, altresì lecito che l’avvocato informi (con discrezione - e buongusto -, possibilmente) il potenziale cliente degli eventuali corsi di aggiornamento professionale ai quali abbia partecipato, oppure degli eventuali attestati (master etc.) conseguiti nell’ambito della propria formazione come giurisperito.

 

           In questo contesto, reputo legittimo che siano indicati gli eventuali titoli accademici posseduti (ad esempio: Prof. Avv. MMMM RRRRR, Ordinario presso l’Università degli studi di …, cattedra di diritto civile).

 

           Sul divieto riportato al punto 8) preciso quanto segue: “l’offerta di servizi” è vietata solo se relativa alle attività vietate dall’art. 19 Cdf (“Divieto di accaparramento di clientela”).

 

       Si riporta, in proposito, il testo della norma, dal contenuto inequivocabile: “È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi”.

 

Da ultimo, è consentita sul sito web anche l'indicazione del nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista, a suo tempo, lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

 

                                                       avv. Mario Monaco

 

 

 

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